Art. 4.
(Disciplina dell'interruzione delle terapie di sostenimento vitale).

      1. Ai sensi dell'articolo 1 si intendono per condizioni terminali l'incurabile stato patologico cagionato da lesioni o da malattia e dal quale, secondo cognizione medico-scientifica, consegue l'inevitabilità della morte, il cui momento sarebbe soltanto ritardato ove si facesse ricorso a terapie di sostenimento vitale utilizzando tecniche meramente rianimative nonché apparecchiature meccaniche o artifici per sostenere, riattivare o sostituire una naturale funzione vitale.
      2. L'accertamento delle condizioni terminali viene effettuato da un medico competente nelle tecniche di rianimazione su concorde parere del primario anestesiologo. Il medico che ha effettuato l'accertamento ne comunica i risultati alle persone che sono legittimate a proporre opposizione, di cui al comma 3, e che sono agevolmente reperibili. Se non è accertata alcuna opposizione, e se il paziente non ha espresso personalmente e consapevolmente, nel testamento biologico previsto dall'articolo 3, il consenso alle terapie di sostenimento vitale di cui al comma 1, il medico dispone per iscritto l'interruzione delle terapie.
      3. Sono legittimati a proporre opposizione i conviventi di età non inferiore a sedici anni, nonché gli ascendenti e i discendenti in linea diretta e i parenti collaterali, entro il secondo grado, del paziente, di età non inferiore a sedici anni.
      4. L'accertamento delle condizioni terminali non dispensa il medico che lo ha in cura dal dovere di assistere il paziente. L'interruzione delle terapie non dispensa il medico dall'apprestare le cure che, senza incidere direttamente sull'esito naturale dell'infermità, sono intese ad alleviarne le sofferenze.
      5. Per interruzione delle terapie di sostentamento vitale deve intendersi anche il mancato inizio delle terapie stesse.

 

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